
STATUTO
Il presente statuto è stato adottato dal Consiglio Comunale di Brusciano
con verbale n.25 in data 28.9.01, lo stesso è stato integrato con atto
consiliare n.47 del 13.12.01.
INDICE
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
ART.1 - Autonomia statutaria e territorio
ART.2 - Stemma e gonfalone
ART.3 - Funzioni
ART.4 - Attribuzioni
ART.5 - Consiglio Comunale dei ragazzi
ART.6 - Regolamenti comunali
CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART.7 - Partecipazione popolare
ART.8 - Associazionismo
ART.9. - Volontariato
ART.10 - Petizioni
ART.11 - Proposte
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
ART.1
AUTONOMIA STATUTARIA E TERRITORIO
1) Il Comune di Brusciano
a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale, secondo
i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica
italiana;
b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace
e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale,
basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali;
d) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella
gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale,
nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse,
ciò nel rispetto del principio della sussidiarità, secondo cui
la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente
e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno
della comunità.
2) Esso comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3) Il territorio comunale ha un'estensione di Kmq.5,65.
4) All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanzionamento ed il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
ART.2
STEMMA E GONFALONE
1) Lo stemma del Comune di Brusciano ufficialmente costituito sul Gonfalone, sul bollo o su documento è costituito da uno scudo contenente la blasonatura: di rosso, dal giglio d'oro, attraversante un filetto in banda abbassata di nero, accompagnato in capo da tre stelle, raggiate di sei, ordinate in fascia, ed una punta da tre monti all'italiana, uniti, fondati nella medesima, il tutto d'argento.
2) Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.
3) L'uso e la riproduzione dello Stemma per fini non istituzionali sono vietati.
4) La concessione in uso dal gonfalone
e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, può
essere autorizzato ad enti, associazioni o privati, soltanto ove sussista
un pubblico interesse.
ART.3
FUNZIONI
1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio del Comune di Brusciano che non siano riservate dalla legge ed altri soggetti dell'ordinamento.
2) Al Comune può essere, altresì, demandato mediante delega o sub delega, l'esercizio di funzioni spettanti ad altri soggetti dell'ordinamento.
3) Il soggetto che dispone la delega o sub delega provvede alle spese per l'esercizio delle funzioni devolute.
4) L'esercizio delle funzioni previste o devolute a titolo di delega o sub delega, per quanto non stabilito dalle norme dell'ordinamento generale, è disciplinato dal regolamento comunale.
ART.4
ATTRIBUZIONI
1) Il Comune rappresenta la comunità operante sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile e culturale.
2) Per l'esercizio delle sue attribuzioni
il Comune:
a) organizza la propria attività utilizzando il metodo della pianificazione
e della programmazione;
b) incentiva la più ampia partecipazione dei cittadini singoli ed associati,
favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati con la collaborazione
delle forme sociali - economiche e sindacali e attuando, quando possibile,
il decentramento dei servizi;
c) coopera con gli altri Enti e con la Regione partecipando alla formazione
dei piani dei programmi regionali e degli altri Enti Locali; concorre all'attuazione
degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione;
d) attua il servizio di assistenza sociale, sostenendo anche le associazioni
ed organizzazioni di volontariato;
3) Il Comune opera attraverso atti, piani, programmi e accordi.
4) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opera, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento della azione e per determinare i temi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.
ART.5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1) Il Comune di Brusciano, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi che ha il compito di deliberare, in via consultiva, sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.
2) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
ART.6
REGOLAMENTI COMUNALI
1) I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2) I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale devono essere approvati nel loro complesso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a meno che 1/3 dei consiglieri assegnati non richieda la votazione articolo per articolo. In tal caso il regolamento verrà approvato nel suo complesso, dopo che saranno stati votati i singoli articoli.
3) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.
4) I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, dopo favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART.7
PARTECIPAZIONE POPOLARE
1) Il Comune di Brusciano promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3) Le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo vengono definite con apposito regolamento.
ART.8
ASSOCIAZIONISMO
1) Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2) A tal fine vengono registrate le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3) Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che ogni associazione depositi in Comune copia del proprio statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali dettati dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5) Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6) Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
7) Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o mettere a disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
ART.9
VOLONTARIATO
1) Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2) Le associazioni di volontariato possono collaborare con l'ente in progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3) Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, espletate nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro realizzazione e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
ART.10
PETIZIONI
1) Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2) La raccolta di adesioni può
avvenire senza formalità di sorta, con l'apposizione della firma in
calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3) La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'Ufficio
competente e ne invia copia ai gruppi consiliari.
4) L'organo competente deve pronunciarsi entro trenta giorni ed il contenuto della decisione, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.
5) Qualora la petizione sia sottoscritta da almeno ____________persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
ART.12
PROPOSTE
1) Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 1/10 alla data dell'ultima revisione elettorale semestrale, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente.
2) Il predetto organo può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3) Le determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari.
ART.13
ACCESSO AGLI ATTI
1) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici.
2) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o una temporanea e motivata disposizione del Sindaco dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3) Apposito regolamento disciplina i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
4) A garanzia dei principi di trasparenza, del buon andamento e della imparzialità, il Comune attua adeguate forme per assicurare che l'informazione risponda sempre ai requisiti della tempestività, della esattezza, della completezza e della inequivocità.
ART.14
REFERENDUM CONSULTIVO
1) Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti e provvedimenti a contenuto non vincolato adottati o da adottare, ovvero questioni di interesse generale nell'ambito delle materie di competenza comunale o circoscrizionale.
2) Il referendum non è ammesso:
a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
b) in materia elettorale;
c) sui regolamenti interni degli organi comunali;
d) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Aziende
e delle Istituzioni;
e) per designazione e nomine
3) Il quesito referendario può avere ad oggetto più atti o parti di essi, ovvero obiettivi concreti, che siano specificamente individuati, e deve rispondere ai canoni della chiarezza e della omogeneità.
4) Le richieste di referendum devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le norme di un regolamento, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
5) Quando la consultazione riguardi la revoca o la modifica di un atto amministrativo, la richiesta deve essere presentata entro un termine stabilito dal regolamento e decorrente dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo.
6) Quando la richiesta referendaria riguardi atti in via di formazione, la stessa, avanzata dai soggetti, di cui al successivo articolo, deve condurre in termini brevi alla indizione della consultazione.
7) Il referdum comunale può
essere richiesto da:
a) un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Brusciano
non inferiore al 10% del totale alla data dell'ultima revisione semestrale
avvenuta;
b) dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
8) Nell'ipotesi di cui al precedente comma lett. a) la richiesta di referendum è avanzata da un Comitato promotore composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che provvede, secondo le norme del regolamento di cui al 4° comma del presente articolo, alla raccolta di firme, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo, nel caso previsto dal V° comma del presente articolo.
9) Sull'ammissibilità del Referendum decide con atto motivato il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
10) Il Sindaco indice il referendum entro e non oltre 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ammissibilità dello stesso.
11) Non può essere presentata richiesta né può essere effettuato il referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale o in coincidenza con consultazioni elettorali.
12) Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese le procedure referendarie in corso: esse vengono riprese, qualora il comitato promotore ne faccia richiesta, decorsi sei mesi, dalla prima seduta del nuovo Consiglio.
13) La consultazione referendaria avviene in un'unica giornata secondo le modalità del regolamento.
14) Il Sindaco dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.
15) Gli esiti del voto referendario devono essere posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i novanta giorni dalla proclamazione dei risultati per le eventuali determinazioni conseguenti.
ART.15
IL DIFENSORE CIVICO
1) Il difensore civico opera a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, quando siano ravvisabili abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.
2) Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, previa pubblicazione di apposito bando, a scrutinio segreto, tra i cittadini, di nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale; deve essere scelto tra i cittadini che, per preparazione e comprovata esperienza, dia la massima garanzia di indipendenza e competenza giuridico - amministrativa.
3) Il difensore civico è eletto
con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se tale quorum non
viene raggiunto si procede, nella stessa seduta a successive votazioni ove
è sufficiente per la elezione la maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
Il difensore civico rimane in carica due anni, esercita le sue funzioni fino
all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta. Allo
stesso viene riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.
4) Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempienti dei suoi compiti istituzionali, quando lo richieda la Giunta Comunale o 1/3 dei Consiglieri o 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
5) La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima votazione e, eventualmente, a maggioranza in votazione successiva da tenersi nella stessa seduta consiliare.
6) L'Ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamenti, di Consigliere regionale, provinciale, metropolitano, comunale, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di ministro di culto, di membro di partiti politici, di dipendente del Comune, di amministratore o dipendente di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che ricevano da esso sovvenzioni o contributi, di consulente abituale del Comune o di Imprese o Enti da esso dipendenti o sovvenzionati, chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune o suoi dipendenti.
7) Il difensore civico interviene, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società di servizi pubblici, affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
8) Può chiedere, senza il limite del segreto d'Ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; convocare il responsabile del procedimento e proporre di esaminare congiuntamente la pratica oggetto dell'intervento.
9) Il difensore civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le carenze e le disfunzioni riscontrate e formulando motivate proposte intese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
10) La relazione del difensore civico deve costituire oggetto di pubblico dibattito in Consiglio Comunale.
11) Il difensore civico può chiedere alle Commissioni consiliari di riferire periodicamente, o in presenza di particolari circostanze.
12) Al difensore civico spetta una indennità di funzioni pari alla metà di quella prevista per il Sindaco.
13) L'Amministrazione comunale mette a disposizione del difensore civico la sede nei locali degli Uffici comunali e assegna le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
CAPO III°
ORDINAMENTO STRUTTURALE
ART.16
ORGANI DEL COMUNE
1) Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2) Essi esercitano le loro attribuzioni ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità
ART.17
CONSIGLIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI - PRESIDENZA
1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico, amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. Delibera, inoltre, oltre alle materie stabilite dalla legge, anche in ordine alle richieste ed ammissioni di consultazioni popolari e di referendum.
2) Le attribuzioni sono svolte dal Consiglio Comunale in conformità ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto o nel regolamento.
3) Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4) Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto secondo il sistema stabilito dalla legge della Repubblica.
5) La Presidenza del Comunale è attribuita ad un Consigliere comunale, eletto, a scrutinio segreto, nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida dei consiglieri eletti, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti favorevoli. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio comunale, con le stesse modalità, eleggerà un Vice Presidente del Consiglio comunale con funzioni vicarie per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione.
6) Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio secondo le norme del regolamento che determinano le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e dei lavori. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio.
7) Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali.
8) Il Presidente del Consiglio svolge funzioni di raccordo tra il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale; rappresenta il Consiglio nelle manifestazioni ufficiali, esplica funzioni di controllo e di stimolo alle attività dei Consiglieri comunali; informa la cittadinanza sull'attività del Consiglio e ne pubblicizza le sedute; promuove iniziative di studio e di ricerca sulle competenze del Consiglio nonché incontri con Enti, Associazioni, ecc.; propone la eventuale adozione di atti agli organi preposti; trasmette al Sindaco e gli Assessori comunali eventuali interrogazioni e interpellanze a lui pervenute, verificandone la puntuale risposta; sovrintende ai lavori delle Commissioni consiliari e partecipa alle loro sedute, ne riceve gli atti e convoca i relativi presidenti; è invitato alle riunioni delle consulte comunali e delle conferenze di servizio; presiede, convoca e dirige la conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale.
9) Allorchè un quinto dei Consiglieri lo richieda, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
10) Il regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute del Consiglio; prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
11) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
ART.18
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4) Al termine del mandato politico
- amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di
rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo
esame del grado di realizzazione degli interventi previsti
ART.19
CONSIGLIERI COMUNALI
1) Il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge della Repubblica.
2) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato maggiori voti per la sua elezione.
3) I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento, designando per ciascun gruppo un capogruppo. La designazione viene comunicata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario generale.
4) I gruppi designano per iscritto entro 15 giorni dalla seduta consiliare di convalida degli eletti, un capo gruppo.
Nel caso di mancata o ritardata designazione si intende capogruppo il Consigliere che nella lista di appartenenza ha riportato maggiori voti.
Tale procedura si applicherà anche in caso di dimissione o di assenza del capo gruppo senza che sia stato designato dal gruppo di appartenenza, il nuovo capo gruppo.
5) I Consiglieri comunali possono, secondo le norme del regolamento, presentare interrogazioni e mozioni al Consiglio. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dall'amministrazione la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni, sempre nel rispetto delle norme del regolamento.
6) I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto di ufficio nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.
7) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
8) I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
9) Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
ART.20
CONSIGLIERE ANZIANO
1) Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, tra voti di lista e voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. In caso di parità prevale il più anziano di età. Il consigliere comunale anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere comunale che, fra i presenti risulta "anziano", secondo i requisiti sopra precisati.
ART.21
COMMISSIONI CONSILIARI
1) Il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie.
2) Il Consiglio Comunale, comunque, con votazione separata, elegge il Presidente di ciascuna Commissione.
3) Spetta ad esse l'esame istruttorio degli atti di competenza del Consiglio nei settori assegnati.
4) Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, la competenza per materia di ciascuna di esse, le procedure per l'esame delle proposte di atti consiliari, per la formulazione di pareri, lo svolgimento di ricerche ed elaborazioni. Le Commissioni consiliari possono avvalersi di esperti esterni formati di particolare competenza tecnica. Il regolamento ne disciplina le procedure e le modalità per il conferimento degli incarichi.
5) Il Consiglio può costituire Commissioni con compiti speciali e commissioni di inchiesta su questioni di pubblico interesse rientranti nella competenza del Comune, secondo le norme del regolamento. La Presidenza di dette Commissioni è attribuita alla minoranza.
6) Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagini sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate da regolamento consiliare.
7) Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dal Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
8) E' fatto obbligo ai titolari degli Uffici del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri organismi comunali di fornire alla Commissioni i dati e le informazioni da esse richiesti.
ART.22
COMMISSIONI ESTERNE
Il Consiglio Comunale può eleggere Commissioni consultive esterne per particolari materie di pubblico interesse, secondo le norme del Regolamento.
ART.23
INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1) I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge e dall'apposito decreto ministeriale, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
2) In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il suo Sindaco.
3) Il consigliere comunale, che vi abbia interesse, può chiedere la trasformazione del gettone di presenza, di cui ai commi precedenti, in una indennità di funzione semprechè tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
4) Tale regime di indennità di funzione per i consiglieri che ne beneficiano comporta l'applicazione di detrazione dell'indennità anzidetta, pari ad un ventesimo della indennità stessa in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
5) Sono considerate assenze giustificate
quelle dovute:
a) causa di forza maggiore;
b) malattia certificata;
c) missione autorizzata nell'interesse del Comune;
d) permesso richiesto preventivamente e preventivamente autorizzato dal Presidente
del Consiglio comunale o di chi ne fa le veci.
6) Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi, ricoperti dalla stessa persona, a meno che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna, beneficiando così anche dei gettoni di presenza.
7) Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di commissioni, che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8) Le indennità ed i gettoni di presenza determinati secondo le norme di cui ai commi precedenti, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Consiglio Comunale e di Giunta comunale. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica del Comune. Il Comune non può procedere all'incremento di spesa qualora si trovi in condizioni di dissesto finanziario.
ART.24
GIUNTA COMUNALE
1) La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alla predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
5) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
6) Le dimissioni di oltre metà degli Assessori determinano la decadenza dell'intera Giunta.
7) In caso di cessazione per qualsiasi causa del Vice Sindaco o dell'Assessore, il Sindaco procede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.
8) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori.
9) Un Assessore può essere nominato, tra cittadini non Consiglieri Comunali, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di documenti requisiti di prestigi, di professionalità e di competenza.
10) L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la delega ricevuta.
11) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
12) Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
13) Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
14) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.
15) Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
16) Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la posizione giuridica, la decadenza e la revoca dei componenti la Giunta sono disciplinati dalla legge.
ART.25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1) La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, che stabilisce l'O.d.G., ogniqualvolta si renda necessario, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco.
4) La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia è consentita la partecipazione di consiglieri che, non titolari del diritto di voto, siano stati investiti di compiti speciali in alcuni dei settori della pubblica gestione.
6) Tutte le deliberazioni sono adottate, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
7) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.
8) Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal Vice Segretario. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto si indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I soggetti anzidetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
9) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.
ART.26
IL SINDACO
1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3) Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4) Può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5) Convoca e presiede la Giunta.
6) Conferisce le deleghe agli Assessori, ne coordina l'attività, può sospendere l'adozione di atti demandati alla competenza di singoli Assessori sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva.
7) Esercita poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
8) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvederà alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
9) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
10) Il Sindaco ha la rappresentanza
generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai
singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione
del Comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune
nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti
i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del d.lgs 267/2000;
d) esercita altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie
o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi
di emergenza di cui all'art.50, commi 5-6, del dlgs 267/2000;
f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel
caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina
del direttore;
h) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive
e verificabili.
11) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
12) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale
13) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
14) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
ART.27
VICESINDACO
1) Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio;
ART.28
PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI
Salvo quanto stabilito dalle legge, i candidati e le liste alle elezioni comunali devono presentare la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale. Tali documenti verranno resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune. Le modalità ed i termini verranno disciplinati dal regolamento consiliare.
Il presente Statuto è stato adottato dal Consiglio Comunale di Brusciano in data 28.9.01 con atto n. 25 ed integrato con atto consiliare n.47 del 13.12.01.
Il SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dr. Fulvio GENGHI Dr. Angelo Antonio ROMANO