
REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE
DELLA TASSAPER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Adottato con delibera del Commissario Straordinario verbale n. 41 del 30/03/2001
INDICE
CAPO I
ELEMENTI DEL TRIBUTO
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Zone di applicazione
Art. 3 - Presupposto della tassa
Art. 4 - Esclusioni
Art. 5 - Soggetti passivi
Art. 6 - Locali tassabili
Art. 7 - Aree tassabili
Art. 8 - Locali ed aree non utilizzati
Art. 9 - Computo delle superfici
CAPO II
TARIFFAZIONE
Art. 10 - Obbligazione tributaria
Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 12 - Esenzioni
Art. 13 - Gettito del tributo
Art. 14 - Unità immobiliari ad uso promiscuo
Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree
CAPO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE
Art. 16 - Denunce
Art. 17 - Accertamento e controllo
Art. 18 - Riscossione
Art. 19 - Rimborsi
Art. 20 - Sanzioni
Art. 21 - Contenzioso
CAPO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 22 - Funzionario responsabile
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23 - Norme di rinvio
CAPO I
ELEMENTI DEL TRIBUTO
Art. 1- Oggetto
Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute
nel Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 - Zone di applicazione
La tassa si applica per intero su tutto il territorio comunale ove il servizio
di raccolta è istituito.
Art. 3 - Presupposto della tassa
1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale, fatte salve eventuali deroghe o modifiche che potranno intervenire
per effetto di legge.
Art. 4 - Esclusioni
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre
rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché
risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno,
qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione
e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili
o ad idonea documentazione.
Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa
ove si formano i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché
i rifiuti tossici e nocivi.
Le aree comuni del condominio, quali lastrici solari, atrii, vestiboli, anditi,
portici, cortili, lavanderie, centrali termiche, stenditoi, garages senza
boxes o parti comuni del garage con boxes ed altre parti in comune, sono escluse
dalla tassazione.
Le aree scoperte, che costituiscono accessorio o pertinenza di civili abitazioni
sono escluse dalla tassazione.
Non sono assoggettate alla tassazione le aree scoperte adibite a verde.
Art. 5 - Soggetti passivi
1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà,
usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed
aree scoperte di cui al precedente articolo 3 con vincolo di solidarietà
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente
in comune.
2. Per le locazioni o concessioni in uso dei locali di durata inferiore all'anno
la tassa è dovuta dal proprietario o dal concedente con rivalsa sul
locatario o concessionario.
Art.6 - Locali tassabili
1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti
in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata
sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella
parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici
o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di tutti
i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, taverne, sale,
cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere,
ripostigli, bagni, ecc.), come pure quelli delle dipendenze, anche se interrate
o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse),
escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio
di arti e professioni;
c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, ristoranti,
trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, osterie,
bar, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di
aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato
coperto;
d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento,
a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti
a vigilanza di pubblica sicurezza;
e) tutti i vani delle scuole private,;
f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati
per le abitazioni private, delle associazioni di natura culturale, politica,
sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali,
degli enti e delle associazioni di patronato, delle stazioni;
g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati
per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive
industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione
di rifiuti urbani ed assimilati.
Art. 7- Aree tassabili
1. Si considerano aree tassabili:
a) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi
accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi
igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché
l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa
quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
b) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate
ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica
l'esercizio effettivo dello sport.
Art.8 - Locali ed aree non utilizzati
I locali non utilizzati ma comunque arredati e/o attrezzati, si considerano
predisposti all'uso e pertanto idonei a produrre rifiuti.
Ne consegue che essi sono assoggettati a tassazione, salva la riduzione di
cui all'articolo 11, lettera f).
Art. 9 - Computo delle superfici
1. La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri interni o sul
perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in
esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro
quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
CAPO II
TARIFFAZIONE
Art. 10 - Obbligazione tributaria
1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe deliberate, commisurata
ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del
bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione
debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo
a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
è stata presentata la denuncia debitamente accertata. In ogni caso
la denuncia dell'utente subentrante è considerata come denuncia di
cessazione parte del precedente utente.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria
non si protrae alle annualità successive:
a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri
di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali
oltre alla data indicata;
b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione
tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
Art. 11 - Tariffe per particolari
condizioni d'uso
La riduzione delle tariffe può trovare applicazione sulla base degli
elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o in quella integrativa
o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
1. La tariffa è ridotta:
a) del 25% per le abitazioni occupate di fatto da un'unica persona purché
la superficie complessiva non superi i cento metri quadri;
b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, a condizione
che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione,
con l'indicazione dell'abitazione di residenza e di quella principale e la
dichiarazione espressa di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato;
c) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più
di sei mesi all'anno, in località fuori dal comune;
d) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle
costruzioni rurali;
f) del 40% sulle dipendenze dell'abitazione, anche se interrate o separate
rispetto al corpo principale del fabbricato (ad esempio: rimesse, autorimesse,
fondi, serre, cantine, box);
Le riduzioni previste dal presente comma non sono cumulabili.
Nell'ipotesi ricorra più di una delle fattispecie disciplinate viene
applicata la riduzione più favorevole all'utente;
Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir
meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si
provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello
di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione delle superfici e delle
tariffe, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di
variazione.
Art. 12 - Esenzioni
1. Sono esenti dal tributo:
a) i locali e le aree adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi
culto od all'istruzione religiosa, oratori e centri sociali, escluse, in ogni
caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
b) i locali e le aree adibite a scuole di ogni ordine e grado escluse le scuole
private o autonome;
c) i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi pubblici, comunali
od a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento.
Art. 13 - Gettito del tributo
Il gettito complessivo non può superare il costo d'esercizio, né
essere inferiore al 60% del costo medesimo.
Art. 14 - Unità immobiliari
ad uso promiscuo
Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione
sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale,
la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla
tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.
Art. 15 - Classificazione dei locali
e delle aree
1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali e le aree sono
classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e la loro destinazione:
1.- Abitazioni private, garage, box, posti macchina, taverne, mansarde, cantine
e relativi accessori (senza area scoperta di pertinenza);
2.- Locali destinati a studi professionali, agenzie di viaggio, di commercio,
di rappresentanza, di cambio e simili, locali degli istituti di credito e
assicurazione, dei servizi pubblici esercitati dall'industria privata nonché
degli studi fotografici;
3.- Locali destinati a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito
o custodia per conto terzi, ad alberghi diurni e a istituti di igiene e bellezza,
a barbieri, a negozi di parrucchieri , di pedicure, a lavanderie, a stirerie,
a tintorie e servizi affini, compresi banchi a posteggio fisso, i posteggi
fissi di biciclette, di autovetture e di vetture a trazione animale, purché
coperti;
4.- Locali destinati ad alberghi, comprese le case di cura ( con esclusione
dei locali effettivamente a ciò destinati);
5.- Locali destinati a ristoranti, a trattorie e osterie, a latterie, a pensioni,
a locande, a bar, a pasticcerie, a sale da tè, a gelaterie e simili;
6.- Locali destinati a teatro, a cinematografi, compresi quelli all'aperto,
a circoli di ritrovo, a sale da gioco, a sale da ballo e ad altri divertimenti;
7.- Locali destinati a istituti di educazione, di istruzione anche se sportive,
dei collegi, di convitti ove si svolge attività di educazione ed istruzione,
locali delle organizzazioni sindacali, politiche e dei partiti politici;
8.- Locali destinati a stabilimento industriali, a laboratorio artigiano,
a magazzino e deposito per conto proprio quando non formino dipendenze di
altri locali, ad autorimesse ed autostazioni:
8.1 Locali destinati a magazzini e depositi ovvero alla cura e fermentazione
e conservazione del prodotto (vengono qui comprese le cantine, i locali di
depositi dell'industria casearia e simili, le autorimesse e magazzini generali);
8.2 Locali facenti parte di stabilimenti industriali e laboratori artigiani
destinati a:
8.2.1 - Uffici;
8.2.2 - Mense aziendali, spogliatoi, dormitori, stanze di allattamento, infermerie,
etc
;
8.2.3 - Lavorazioni e trasformazioni delle materie.
9.- Locali destinati ad uso uffici pubblici, locali degli istituti di ricovero
e di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché vani degli istituti
aventi scopo di assistenza e di beneficenza disciplinati dalla L. 17.07.1980,
n° 6972, con esclusione dei locali di cui all'art. 25 della L. 20.03.1941,
n° 366.
Per i locali non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa
alla voce più rispondente.
CAPO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE
Art. 16 - Denunce
1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare
al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione,
denuncia dei locali e delle aree tassabili, redatta su appositi modelli messi
a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione
delle condizioni di tassabilità il contribuente è tenuto a presentare
nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie
e la destinazione dei locali e delle aree denunciati e le loro ripartizioni
interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi
dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:
a) per le persone fisiche: il cognome e nome, il codice fiscale, la data ed
il luogo di nascita del contribuente, il numero dei componenti il nucleo familiare
o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta
ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi
e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza
ed amministrazione.
4. Nel caso di variazione di categoria tassabile delle abitazioni private,
la denuncia ha valore per la tassazione dell'anno successivo alla sua presentazione.
5. La dichiarazione dev'essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati
o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata
ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia
si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
Art. 17 - Accertamento e controllo
1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, l'ufficio comunale
emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste
dall'articolo 71 del decreto 507.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il
controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'articolo
73 del decreto 507:
a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti
e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed
a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire
debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente
a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i
dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento
della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso
da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere
agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione
e della misura delle superfici;
b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione
di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento
alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di
presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice
Civile.
Art. 18 - Riscossione
1. Gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni,
liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate
e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli
nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto
507, e successive modificazioni.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione
non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi
il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad
otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare
iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il
cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza
si applicano gli interessi secondo legge.
Art. 19 - Rimborsi
1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto
a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento
riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente
prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale,
il servizio tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta ruolo, riconosciuta non
dovuta per effetto della cessazione o conduzione dei locali e delle aree tassati,
è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione
della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'articolo
64, comma 4, del decreto 507, da presentare, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o per il rimborso di somme non dovute
il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due
anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio od il rimborso è disposto
dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella
misura legale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito
pagamento.
Art. 20 - Sanzioni
Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione,
per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia
o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti
dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dal regolamento comunale
vigente.
Art. 21- Contenzioso
1.Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella
di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione sanzioni,
il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data
di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992,
n. 546, che disciplina il processo tributario.
CAPO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 22 - Funzionario responsabile
1. Con deliberazione della Giunta comunale viene designato il funzionario
responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale
attribuzione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione
delle tariffe e della messa a ruolo che ne consegue.
3. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla
Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze
entro sessanta giorni dalla sua nomina.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni del decreto 507 e successive modificazioni ed integrazioni.